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La holding come leva di crescita e protezione nel settore alberghiero

La holding come leva di crescita e protezione nel settore alberghiero

Il caso di una struttura ricettiva di dimensioni medio-piccole

Immaginiamo un’impresa alberghiera con un unico socio, circa 2 milioni di euro di fatturato annuo e buona marginalità operativa.

Una realtà sana, patrimonializzata, capace di generare utili.

Ma come spesso accade nelle imprese familiari, tutto è concentrato in un solo veicolo giuridico:

  • attività operativa;
  • utili;
  • rischi imprenditoriali;
  • beni immobili.

Una struttura efficiente, ma esposta in modo integrale al rischio d’impresa.

Da qui nasce l’operazione di creazione di un piccolo gruppo di imprese, attraverso la forma giuridica del conferimento delle partecipazioni dell’unica socia in una nuova holding mista, che detiene anche beni immobili concessi in locazione a terzi.

La struttura: operativa sotto, holding sopra.

L’operazione prevede:

  • la costituzione di una holding mista;
  • il conferimento delle partecipazioni della società alberghiera nella holding;
  • l’acquisto tramite la holding di immobili locati a terzi,
  • Il risultato è una struttura a due livelli:
  • la holding che detiene le partecipazioni e gli immobili, incassa dividendi e reinveste;
  • la società operativa che gestisce l’attività ricettiva, genera reddito operativo e distribuisce utili alla holding.

Una struttura semplice, ma strategicamente potente.

Il primo beneficio: efficienza fiscale sui dividendi (PEX)

Grazie al regime di Participation Exemption (PEX), la società operativa può distribuire utili alla holding con tassazione estremamente ridotta (imponibilità limitata al 5%).

Questo significa che:

  • l’utile prodotto dall’albergo non viene drenato integralmente da imposizione piena;
  • la holding riceve risorse quasi integralmente disponibili;
  • il capitale può essere reinvestito con maggiore efficienza;

In altre parole: la fiscalità diventa uno strumento di crescita e non un freno.

Secondo beneficio: separazione e protezione del patrimonio

Uno dei principi cardine nelle analisi più evolute sulle holding – spesso richiamato anche negli interventi di Riccardo Allevi – è la separazione tra rischio operativo e patrimonio.

Con questa struttura:

  • il rischio d’impresa resta nella società alberghiera;
  • gli immobili detenuti dalla holding sono separati dall’operatività;
  • eventuali utili distribuiti vengono “estratti” dal rischio industriale;

Il risultato è una ripartizione intelligente del rischio.

In caso di crisi dell’attività alberghiera, il patrimonio immobiliare in holding non è automaticamente coinvolto.

È un passaggio culturale prima ancora che tecnico: l’impresa produce reddito, la holding conserva e moltiplica valore.

Terzo beneficio: capacità di crescita del gruppo

Una società singola cresce in modo lineare.

Un gruppo cresce in modo esponenziale.

La holding può:

  • reinvestire gli utili in nuove strutture ricettive;
  • acquisire partecipazioni in altre società;
  • finanziare start-up collegate al turismo;
  • effettuare operazioni immobiliari.

La crescita non dipende più solo dalla capacità dell’albergo di autofinanziarsi, ma dalla capacità della holding di allocare capitale in modo strategico.

Questo cambia completamente la prospettiva imprenditoriale.

Quarto beneficio: pianificazione strategica e governance

Una holding:

  • rende più ordinata la struttura societaria;
  • facilita l’ingresso di nuovi soci;
  • consente di pianificare i passaggi generazionali con più efficacia;
  • permette una gestione più chiara dei flussi finanziari.

L’imprenditore non è più solo gestore di un albergo, ma diventa regista di un piccolo gruppo di imprese.

Quando ha senso una struttura di questo tipo?

Non è una soluzione universale.

Ha senso quando:

  • l’impresa genera utili stabili;
  • esiste patrimonio da proteggere;
  • si vuole reinvestire in modo sistematico;
  • si pensa in ottica di medio-lungo periodo.

Nel caso analizzato, con 2 milioni di fatturato e buona marginalità, la struttura holding non è un artificio tecnico: è una scelta di maturità imprenditoriale.

Conclusione: dalla gestione alla visione

Costituire una holding sopra un’impresa alberghiera non è un’operazione “difensiva”.

È un’operazione di evoluzione strategica.

Si passa da imprenditore operativo a imprenditore evoluto.

Con:

  • maggiore protezione patrimoniale;
  • efficienza fiscale;
  • migliore allocazione del capitale;
  • maggiore capacità di crescita.

In un contesto turistico sempre più competitivo, la struttura societaria non è un dettaglio tecnico.

È una leva di competitività.

L’iper ammortamento 2026

L'iper ammortamento 2026

di Silvia Anesi

Dal 1° gennaio 2026 è stato reintrodotto l’iper ammortamento, che sostituisce le normative relative ad Industria 4.0 e 5.0.
L’incentivo prevede una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati fino al 30 settembre 2028.

Possono accedere solo i titolari di reddito d’impresa; rimangono esclusi: professionisti, aziende agricole, imprese in liquidazione, fallimento o destinatarie di sanzioni interdittive.

Sono ammessi:

  • i beni strumentali materiali e immateriali nuovi 4.0 e 5.0, inclusi negli inclusi negli Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale;
  • i beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di stoccaggio.

Per gli impianti a fonte solare sono agevolabili gli impianti fotovoltaici con moduli conformi all’art. 12 D.L. 181/2023.

Tutti i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.

L’impresa che intende usufruire dell’agevolazione deve disporre di un piano d’investimenti che sia coerente con la strategia aziendale.

Le aliquote di incentivazione sono:

  • 180% fino a 2,5 milioni € di investimento;
  • 100% tra 2,5 e 10 milioni € di investimento;
  • 50% tra 10 e 20 milioni € di investimento.

Studio Cofis

Il modello organizzativo 231

Il modello organizzativo 231

di Ilenia Girardi

Negli ultimi anni sempre più imprese stanno ponendo l’attenzione sull’organizzazione del personale e sullo sviluppo di politiche di welfare aziendali.

Il modello organizzativo 231 può essere un’opportunità per prevenire e tutelare gli enti e le persone coinvolte dai reati aziendali e per l’accesso a particolari bandi di gara.

Per modello organizzativo 231 si intende una struttura organizzata all’interno dell’ente volta a prevenire i rischi di commissione di illeciti, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da parte delle persone fisiche coinvolte nell’organizzazione aziendale.

Questo modello permette di esentare l’azienda dalle sanzioni che la legge prevede nei suoi confronti nel caso di commissione dei reati espressamente previsti.

Chi deve adottare questo modello?

Il D.lgs 231/2001 ha come destinatari gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Dal punto di vista giuridico, il Modello 231 non è obbligatorio e le imprese che non lo adottano non si espongono a sanzioni.

Tuttavia, rimane la responsabilità dell’impresa in caso di illeciti realizzati da amministratori e dipendenti nell’interesse e a vantaggio dell’impresa.

A cosa serve il modello organizzativo?

Il modello 231 ha la funzione di prevenzione del rischio di commissione di illeciti da parte dei soggetti facenti parte dell’ente.

Inoltre, assume il fondamentale ruolo di escludere la responsabilità della persona giuridica nel caso in cui sia adottato prima della commissione di un reato-presupposto da parte della persona fisica.

La responsabilità dell’ente sorge nel momento in cui non vi sia stata un’organizzazione adeguata a prevenire condotte illecite da parte degli agenti fisici.

Com’è fatto un modello 231?

Il modello organizzativo di gestione e controllo consiste in disposizioni organizzative, modulistica, procedure, codici di comportamento, software e commissioni concepiti in maniera tale da rendere molto bassa la probabilità di commissione di determinati reati.

Il modello organizzativo dipende dalle caratteristiche dell’impresa, dalle attività che svolge, dai suoi processi produttivi, dai contesti in cui opera e dagli interlocutori con cui interagisce.

Gli elementi principali sono:

  1. individuazione delle aree di rischio, principi e procedure di controllo;
  2. adozione di un documento che disciplini i comportamenti (adozione di un codice etico);
  3. istituzione di un organismo di vigilanza e adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio.

Quali sono i vantaggi dell’adozione del modello?

L’adozione del modello organizzativo 231/2001 comporta i seguenti vantaggi:

  1. riduzione o l’annullamento della sanzione nel caso in cui venga commesso un reato presupposto;
  2. adozione di molte norme di buona gestione che portano all’analisi e alla risoluzione di numerose problematiche tipiche delle organizzazioni;
  3. maggior protezione dei soggetti in posizione apicale che possono dimostrare di aver fatto tutto quanto in loro potere per evitare determinati comportamenti o eventi;
  4. accesso ai bandi di gara della P.A. e altri clienti generalmente di grandi dimensioni.

Cosa sono le startup innovative?

Cosa sono le startup innovative?

di Paolo Defrancesco

Con la Legge n. 221/2012 è stata introdotta una nuova tipologia di imprese, le startup innovative.

Vediamo di seguito cosa sono e quali sono le agevolazioni ad esse dedicate.

Sono una nuova tipologia di imprese, costituite in forma di società di capitali che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Perché è stata creata questa nuova tipologia di imprese?

Questa nuova tipologia di imprese è stata introdotta per:

  • favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione;
  • contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione;
  • attrarre talenti e fondi dall’estero nell’ambito dell’innovazione.

Quali sono i requisiti per essere startup innovative?

Di seguito i requisiti per poter essere considerate startup innovative:

  • la società è costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e svolge attività di impresa;
  • la sede principale è situata in Italia;
  • il totale del valore della produzione annua è inferiore a 5 milioni di euro;
  • la società non distribuisce o non ha distribuito utili;
  • l’oggetto sociale prevede lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico;
  • la società non è stata costituita in seguito a una fusione o una cessione di azienda o ramo di azienda;
  • la società possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:
    • le spese in ricerca e sviluppo sono maggiori o uguali al 15% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
    • i due/ terzi della forza lavoro impiegata sono in possesso di laurea magistrale;
    • è titolare di almeno un brevetto.

Quali agevolazioni ci sono per le startup innovative?

Le startup innovative possono contare su alcune agevolazioni a livello nazionale, europeo e a livello di enti territoriali.

In particolare, segnaliamo alleggerimenti burocratici e fiscali per le operazioni legate al Registro Imprese, incentivi fiscali all’investimento, disciplina del lavoro flessibile e facilitazioni nell’accesso al credito bancario.

Come può una società diventare startup innovativa e usufruire delle agevolazioni?

È fondamentale che le imprese vengano iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese riservata alle startup innovative.

Per essere iscritti alla sezione speciale è necessario presentare un’apposita domanda al Registro Imprese.

La durata massima del regime di agevolazione è di 5 anni dal momento della costituzione.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito dedicato del Registro Imprese o contattare il nostro studio.

Quando versare le imposte sui redditi?

La pianificazione del versamento delle imposte sui redditi

di Francesco Cosner

In questo periodo dell’anno siamo tutti alle prese con il versamento delle imposte.

Si tratta di un adempimento che ha un impatto finanziario e psicologico su tutti noi.

Una corretta gestione finanziaria, sia personale che della propria impresa, è un fattore decisivo per il successo di ogni imprenditore.

Ci preme condividere alcune informazioni e politiche che il nostro studio ha affinato negli anni e che possono aiutare nel prendere decisioni consapevoli.

In alternativa è possibile:

  • rimandare il pagamento al 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%;
  • rateizzare il versamento con termine entro la fine del mese di novembre.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Quando è previsto il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi?

Il versamento del secondo acconto è previsto il 30 novembre.

E’ possibile pagare in termini diversi?

Si.

I versamenti possono essere completati anche dopo tali scadenze, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

E’ possibile ridurre gli importi evitando il versamento degli acconti?

Si, in determinate situazioni.

I versamenti degli acconti possono essere ridotti applicando il c.d. metodo previsionale.

La valutazione deve essere effettuata con il proprio fiscalista di fiducia.

In caso di errore nell’applicazione della norma sarà necessario regolarizzare la posizione attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Quando conviene versare le imposte?

Il 30 giugno.

Il contribuente che dispone della liquidità necessaria ha convenienza ad effettuare il versamento entro la prima data proposta.

Perché versare alla prima occasione?

È l’unica modalità che non determina interessi e/o sanzioni a carico del contribuente. Le altre soluzioni prevedono interessi piuttosto onerosi.

Ci sono altri fattori da considerare?

Nella valutazione è fondamentale tenere in considerazione le aspettative delle entrate e delle uscite del secondo semestre dell’anno.

In alcuni casi da questa analisi emerge la ragionevole necessità di riprogrammare i versamenti successivamente al 30 giugno.

Perché in molti casi si considera la sola scadenza del 31 luglio come prima data di versamento?

La complessità delle norme rende sempre più difficile per gli addetti ai lavori completare i calcoli entro giugno per mettere nelle condizioni i contribuenti ad effettuare il versamento entro il 30 giugno.

Per questo motivo è sempre più diffuso il versamento nella data del 31 luglio con aggravio dello 0,4%.

Quando è consigliabile pagare il 31 luglio oppure a rate?

Il versamento al 31 luglio oppure a rate è consigliato in presenza di situazioni particolari che vanno valutate caso per caso.

Nel corso della vita di un’impresa dovrebbero essere utilizzate in via eccezionale.

Il versamento rateizzato deve essere sempre motivo di allarme per l’imprenditore/contribuente?

No, dipende dalle cause che determinano la scelta.

L’impresa che, ad esempio, ha avuto un considerevole incremento del reddito può legittimamente non riuscire a fare fronte al pagamento immediato delle imposte.

Il pagamento al 31 luglio oppure a rate può essere l’occasione per una serena riflessione da parte dell’imprenditore sulle modalità di gestione della finanza dell’impresa e personale.

In ogni caso la scelta della rateizzazione non deve mai essere causa di mortificazione dell’imprenditore.

Scopo del presente contributo non è quello di giudicare il comportamento del singolo ma piuttosto di fornire degli strumenti utili per prendere la migliore decisione per se stessi e/o per la propria impresa.

Per maggiori informazioni può contattare il nostro studio.